STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIOCATORI MALMOSTOSI ln breve A.S.D. GIOCATORI MALMOSTOSI VIA E. FERMI N. 8 25050 OME (BS)

Denominazione e sede

Art. 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede legale in Ome (BS) Via Enrico Fermi 8 un’associazione che assume la denominazione di “associazione sportiva dilettantistica Giocatori Malmostosi” in breve “A.S.D. GIOCATORI MALMOSTOSI”.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio direttivo.

Finalità

Art. 2 L’associazione, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e dalla gratuità delle cariche associative. L’Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 3 L’associazione nel rispetto dei principi indicati nell’articolo 3 del d.lgs. 36/2021 si propone di:

-promuovere e sviluppare in via stabile e principale l’organizzazione e gestione attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate allo sviluppo, la promozione, l’organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico della dama nelle sue varianti, degli scacchi e del go in tutte le loro discipline e varianti, anche nelle forme derivate, nelle specialità a loro affini e/o complementari, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, compresa l’attività didattica;

-organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

-studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;

-promuovere attività didattiche per l’avvio, aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, -gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive, di vario genere;

-organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

-indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

L’Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L’Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

Durata

Art. 4 La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 5 – Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all’Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

Art. 6 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne,

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 – La qualità di socio dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

I soci sono tenuti:

– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; – al pagamento della quota associativa.

Art. 8 – I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera dell’Assemblea e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Recesso – Esclusione

Art. 9 – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 10 — Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;

– che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale; – che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; – che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione. L’esclusione diventa operante dallannotazione nel libro soci.

Art. 11 – Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso previsto al punto due dell’art.9. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Risorse economiche – Fondo comune

Art. 13 — L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

-quote e contributi degli associati; quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazione sportive;

-eredità, donazioni e legati;

-contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; -contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

-entrate derivanti da prestazioni di servizi anche convenzionati;

-proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; -erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

-entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi,

-altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazione anche di natura commerciale.

Il fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita associativa né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio sociale

Art. 14 – L’esercizio sociale va dall’1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Organi dell’Associazione

Art. 15 – Sono organi dell’Associazione:

-l’Assemblea degli Associati;

-il Consiglio Direttivo;

-il Presidente;

-il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Tutti gli organi dell’Associazione restano in carica per 5 (cinque) anni, salva diversa deliberazione in fase di nomina, e sono rieleggibili.

Assemblee

Art. 16 – Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno 10 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. L’avviso della convocazione può venire altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o pec, in ogni caso almeno 8 giorni prima Art. 17 – L’Assemblea ordinaria:

  1. approva il rendiconto economico e finanziario;
  2. procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e d eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati,

In quest’ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 18 — Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie — hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.

In seconda convocazione, a distanza almeno di un giorno dalla prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno

Art. 19 – L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione con la nomina dei liquidatori.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione

Art. 20 – L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice

Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea. Consiglio Direttivo

Consiglio Direttivo

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 5 anni, sono rieleggibili e non possono percepire compensi di alcun tipo per l’incarico svolto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente altre figure quali il Vice Presidente, il Segretario, ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o e mail da spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri, Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Spetta, pertanto,

  1. curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
  2. redigere il rendiconto preventivo ed il resoconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea nei termini statutariamente previsti oltre al rendiconto preventivo;
  3. predisporre i regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  5. deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  6. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;
  7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell’Associazione;
  8. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione.

Art. 22 – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadono dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità/ il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio,

All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere.

Presidente

Art. 23 – Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l’attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva,

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24 Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Segretario e Tesoriere

Art. 25 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi, Provvede, Inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 26 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 27 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona, Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Collegio dei revisori

Art. 28— Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto dall’Assemblea, qualora questa ne ritenga opportuna la sua costituzione, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto, Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto consuntivo.

Scioglimento

Art. 29 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art, 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 30 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibjli con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 31 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.